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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo V - Norme finali

Art. 46 -

1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico per il personale di vigilanza adottati dal Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.

2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1999 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle nuove indennità base di cui alla tabella n. 2, al personale di truppa dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza presso le rappresentanze italiane all'estero nonché ai sottufficiali ivi impiegati con mansioni speciali, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indennità base ed i coefficienti parziali stabiliti dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, per il personale del Ministero degli affari esteri con meno di venti anni di anzianità, secondo la tabella degli allineamenti economici previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

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