Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62
Capo IV - Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato all'estero in base alla presente legge si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.".
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