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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 21

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 36 - 22

1. Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, fino al termine del loro mantenimento in servizio all'estero come stabilito dallo stesso articolo 19, spetta il trattamento economico previsto dal presente decreto per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

2. L'assegno di sede sarà calcolato sulla base dei seguenti assegni mensili lordi:

Assegno mensile lordo (lire)
Docente e assistente universitario, professore di ruolo A, funzionario di carriera direttiva 1.307.000
Professore di ruolo B 1.242.000
Assistente amministrativo ex personale delle carriere esecutive 949.000

 

21

Capo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 64.

22

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.Lgs. 13.04.2017, n. 64.

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