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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo III - Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali 5

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 28 - 6

1. L'articolo 659 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"Art. 659 (Aumenti per situazione di famiglia). 1. L'assegno di sede all'estero è aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumenTo per situazione di famiglia.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso Paese è previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado.

4. Agli effetti delle presenti disposizioni si i

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