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Decreto legislativo 27.02.1998, n. 62

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Capo II - Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero

Art. 24 - Assegni per oneri di rappresentanza

1. Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito fondo su cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far fronte agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta determinato nella stessa misura percentuale stabilita per i dipendenti del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere.

2. Detta percentuale si applica all'indennità di servizio percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.

3. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo assegno per oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura percentuale spettante al personale del Ministero degli affari esteri di livello equiparato.

4. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine di ogni esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a restituire le somme eventualmente non utilizzate.

5. Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per le modalità di controllo, si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Ministero degli affari esteri.

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