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Circolare MPI 19.02.1998, n. 60

Riorganizzazione rete scolastica a.s. 1998/1999.

Le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, previste dalla vigente legge finanziaria n. 449 del 27 dicembre 1997, prevedono, per il comparto scuola, una serie di interventi diversificati mirati al raggiungimento di obiettivi, non soltanto economici, tendenti a conseguire e a realizzare sostanziali modifiche nell'organizzazione della scuola.

Per quel che concerne, in particolare, la distribuzione territoriale dell'offerta formativa, si osserva come tale contesto non possa essere disgiunto da quanto previsto dalla legge n. 59 del 15.3.97, concernente l'attribuzione progressiva delle funzioni dell'amministrazione centrale e periferica alle regioni, agli enti locali e alle istituzioni scolastiche ed educative.

Per il prossimo anno scolastico, nelle more della definizione del regolamento previsto dall'art. 21 della legge n. 59 sopra richiamata, si deve portare a conclusione il processo di riorganizzazione della rete scolastica, avviato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Con il decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, applicativo della stessa legge n. 662/1996 sono stati quantificati, per ciascuna provincia, i provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione da adottare, sia per le sedi centrali di istituti di istruzione che per i plessi e le sezioni staccate.

Alla luce di quanto rappresentato e con l'esigenza di pervenire, comunque, alla definizione degli obiettivi previsti dal succitato decreto interministeriale, si trasmette, congiuntamente alla presente, la bozza del regolamento concernente la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che dovranno essere adottate entro l'anno 1999.

In tale prospettiva le SS.LL. provvederanno, pertanto, a definire il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998/1999 avendo cura di disporre i provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle sedi centrali, eventualmente non attuati nel decorso ann

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