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Circolare MPI 11.02.1998, n. 52

Comparto scuola. D.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983. Liquidazione pensione al personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, nel periodo di vigenza economica dell'accordo.

Nell'adunanza del 27 febbraio 1997 la Corte dei Conti - Sezione del Controllo - ha adottato la deliberazione n. 68/1997 con la quale, facendo proprio un indirizzo giurisprudenziale in atto da alcuni anni, ha ritenuto conforme a legge, ai fini della liquidazione della pensione, riconoscere a tutto il personale cessato dal servizio, per qualsiasi causa, durante la vigenza del D.P.R. n. 345 del 25.6.1983 gli interi benefici economici del suddetto accordo.

Premesso quanto sopra, al fine di dare applicazione alla precitata deliberazione, le SS.LL. procederanno a liquidare o riliquidare le pensioni di tutto il personale interessato, ricorrente o meno, avendo cura di escludere da detta operazione esclusivamente coloro che, avendo presentato ricorso giurisdizionale, hanno ottenuto, in prima istanza, una sentenza negativa passata in giudicato o, in sede di appello, una sentenza parimenti negativa.

Peraltro, qualora in sede di emanazione dei provvedimenti formali precitati, le SS.LL. rilevino che qualcuno degli interessati risulta aver presentato ad un organo giurisdizionale un ricorso non ancora definito, sarà opportuno che, al fine di far cessare la materia del contendere, venga data comunicazione all'organo adito dell'accoglimento, in via amministrativa, della richiesta oggetto del gravame.

 

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