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Accordo 26.02.1998

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Art. 7 -

In parallelo con l'applicazione di quanto sopra, il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine anche di acquisire esperienze significative sulle possibili modalità di valutazione della qualità delle prestazioni professionali individuali, in vista della piena applicazione di quanto previsto dagli artt. 27, quarto comma, e 77 del CCNL, avvierà una sperimentazione, selezionando, sulla base di criteri oggetto di informazione preventiva ai sindacati e di successivo eventuale confronto ai sensi dell'art. 8 del CCNL, fino a 100 istituzioni che abbiano espresso la disponibilità ad effettuare la sperimentazione medesima. Ciascuna istituzione prescelta dovrà provvedere, sulla base dei criteri e delle metodologie autonomamente deliberate dagli organi di cui all'art. 72, secondo comma, del CCNL, ad erogare, alla conclusione dell'a.s. 97/98, ad una percentuale di dipendenti compresa tra il 10% ed il 20%, compensi per la qualità delle prestazioni professionali individuali, ripartendo a tal fine le risorse assegnate a ciascuna istituzione, sia ai sensi del precedente articolo 2 sia in base alla ripartizione tra le istituzioni partecipanti alla sperimentazione della somma a tale titolo prevista a carico del Fondo Nazionale istituito dall'art. 71, punto 2, lettera a) del CCNL.

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