Accordo 26.02.1998
Le assegnazioni di risorse di cui all'articolo precedente entreranno a far parte del Fondo di Istituto, con vincolo di utilizzo. Sulla base di decisioni assunte dalle singole istituzioni scolastiche ed educative assunte con le modalità di cui all'art. 72 del CCNL le risorse saranno assegnate con i seguenti criteri:
- per il personale docente, educativo e ATA si dovranno riconoscere prestazioni professionali specificamente connesse all'avvio del processo di autonomia organizzativa e didattica delle predette istituzioni, ivi compresa la relativa attività di progettazione; l'erogazione delle somme avverrà sulla base della verifica a consuntivo dei risultati raggiunti, effettuata da parte degli organi delle istituzioni scolastiche ed educative con le modalità previste per la gestione del Fondo d'Istituto. Per Accademie, Conservatori, Convitti ed Educandati Nazionali le procedure suddette potranno essere eventualmente integrate - ove carenti - con decisioni autonome delle singole istituzioni.
Di conseguenza dette risorse saranno erogate ad un numero di dipendenti compreso tra il 10% ed il 20% del totale complessivo di ciascuna categoria di personale nell'ambito della singola istituzione.
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