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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Federalismo fiscale e patto di stabilità interno

Art. 32 - Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;

f)

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