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Legge 23.12.1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. (G.U. 29.12.1998, n. 302 - S.O. n. 210)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Federalismo fiscale e patto di stabilità interno

Art. 30 - Revisione delle procedure per investimenti

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

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