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D.M. Pubblica istruzione 30.12.1998, n. 495

Termini di presentazione delle domande di cessazioni dal servizio per il personale del comparto scuola.

Art. 2 -

I termini di cui all'art. 1 devono essere tenuti presenti in relazione alla qualifica posseduta anche per il personale che intende:

a - cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;

b - revocare la domanda di dimissioni volontarie presentata entro il 15 marzo 1997, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 1999 o, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal 1° novembre 1999, ai sensi dell'art. 59 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c - cessare anticipatamente rispetto alle date stabilite nel decreto interministeriale del 30 marzo 1998 ai sensi dell'art. 59 - comma 55 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d - chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331, del Ministro per la Funzione Pubblica.

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