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D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998

Utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche presso le università per i corsi di formazione universitaria del personale docente. (G.U. 13.03.1999, n. 60)

Art. 1 -

Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione a tempo parziale presso le università di un apposito contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo delle istituzioni educative statali. Tale contingente viene determinato per 1'intero biennio 1998-1999 e 1999/2000, onde consentire alle università 1'emanazione di un unico bando per tali due anni, nella misura di 590 unità per l'anno 1998-1999 e 1500 unità complessive per 1'anno 1999-2000.

La ripartizione dei posti tra i corsi di laurea e le scuole di specializzazione è effettuata, nei due anni presi in considerazione, secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la domanda all'università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei criteri generali citati in premessa, le università comunicheranno le conseguenti graduatorie ai provveditorati agli studi interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, e, per quanto riguarda i corsi di laurea, il numero degli allievi iscritti.

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