D.M. Pubblica istruzione 02.12.1998
Allegato -
Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le università per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienza della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 315 del 3 agosto 1998).
Premessa
Per il corso di laurea, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al corso.
Per la scuola di specializzazione, l'università, ovvero le università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del numero di insegnanti secondari assegnati alla scuola; nella suddivisione, viene tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo. I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono partecipare.
La commissione, unica per ciascun corso di laurea, e per ciascuna scuola di specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la scuola) in un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di in indirizzi.
A. Condizioni di ammissione:
1) Almeno sette anni di permanenza in ruolo (di cui almeno cinque di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi dieci anni scolastici); per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 315 del 3 agosto 1998, si prescinde dalla condizione che i cinque anni di insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi dieci anni scolastici;
2) Avere svolto attività documentata in almeno due delle seguenti aree:
a) insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
b) partecipazione a progetti
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