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C.M. Bilancio e programmazione economica 23.12.1998, n. 83

Istruzioni relative all'applicazione del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° settembre 1998, n. 352.

Il decreto 1° settembre 1998, n. 352, pubblicato nella G. U. n. 239 del 13 ottobre 1998 - emanato in attuazione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - disciplina i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria nelle ipotesi di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati, in attività di servizio o in quiescenza, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Il regolamento in questione, essendo un provvedimento normativo preordinato alla produzione di norme di attuazione delle disposizioni legislative di cui al citato art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.724, disciplina anche le situazioni pregresse al 1° gennaio 1995, in adesione al parere n. 135/96 - 819/96 in tal senso espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato, in data 26 settembre 1996.

Al fine, pertanto, di conseguire una uniforme e corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute si ritiene opportuno fornire talune indicazioni di massima sottolineando che la liquidazione, ex officio, di detti crediti accessori comporta aggravio di oneri per la finanza statale e pertanto postula l'adozione da parte di codeste amministrazioni, enti ed organismi pubblici di ogni utile intervento per rimuovere gli ostacoli che possano impedire il tempestivo pagamento degli emolumenti in parola.

A) Criteri per la corresponsione

1. Le amministrazioni, nell'attivazione d'ufficio delle procedure per il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui crediti di cui all'art. 1 del decreto 1° settembre 1998, n. 352, dovranno innanzitutto verificare, in presenza della domanda dell'interessato, che non sia decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto sulla sorte secondo l'art. 2948 del codice civile.

2. Nel

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