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Circolare MPI 04.12.1998, n. 474

Autorizzazione all'effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo. Ammissibilità per il personale della scuola comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP.

Nell'ambito dell'azione di vigilanza esercitata da questo ufficio, è emersa la necessità di approfondire gli aspetti giuridici legati alla ammissibilità della prestazione di lavoro eccedente l'orario d'obbligo nei confronti del personale della scuola comandato presso codesti Enti.

Infatti, nel verificare come la formula retributiva "lavoro straordinario" sia stata recepita nei vari accordi di comparto, si rileva che all'interno del contratto collettivo destinato al personale della scuola è prevista un'apposita retribuzione accessoria in favore di coloro che prestano servizio presso gli IRRSAE, il Cede e la Bdp.

L'articolo 71 del citato contratto collettivo, com'è noto, prevede che le prestazioni aggiuntive per tale personale debbano formare oggetto di contrattazione decentrata nei limiti del fondo appositamente stabilito nel quale confluiscono, tra l'altro, gli stanziamenti originariamente destinati alla remunerazione del lavoro straordinario. Tali considerazioni hanno indotto questo ufficio a ritenere che nei confronti dell'anzidetto personale non siano ammissibili altre forme di riconoscimento di prestazioni aggiuntive se non quelle strettamente connesse all'apposita contrattazione decentrata per la distribuzione delle risorse di cui al citato art. 71, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola", riferiti al personale diretto, docente, educativo ed ATA.

D'altronde si perviene alla stessa determinazione recependo analogicamente il criterio seguito ai fini della risoluzione del problema legato all'indennità di amministrazione spettante al personale appartenente al Comparto Ministeri. In quella circostanza, infatti, è stato tenuto in considerazione l'orientamento palesato sia dal Ministero del Tesoro e del bilancio che dall'ARAN, orientamento secondo il quale al citato personale debbano applicarsi, nel silenzio della norma, i trattamenti retributivi individuati per ciascun dipen

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