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Circolare MPI 01.12.1998, n. 466

Comparto scuola - Contratti collettivo nazionali di lavoro sottoscritti il 4.8.1995 e il 1.8.1996 - Inquadramento dal 1° settembre 1996 - Istruzioni operative.

Con la C.M. n. 595 - prot. 5446/BL - del 20 settembre 1996 sono state impartite le istruzioni per l'applicazione del C.C.N.L. sottoscritto il 4.8.1995 nei confronti del personale del comparto scuola.

Si fa presente, anche a seguito di quesiti formulati, che le stesse istruzioni possono essere tenute presenti per il personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 1995 ed ATA con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 1996, con le seguenti precisazioni qualora gli interessati abbiano prodotto domanda di ricostruzione di carriera i cui effetti inizino a decorrere dal 1° settembre 1996.

Il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla decorrenza di immissione nell'attuale ruolo di appartenenza, conseguente alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, deve avvenire, alla luce di quanto dispone il comma 6 dell'art.66 del succitato contratto collettivo, secondo le norme di cui al D.L.19.6.1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art.4 del D.P.R. 23.8.1988, n. 399.

Pertanto il riconoscimento dei servizi di cui trattasi, secondo la previsione dell'art. 3, co. 1 e 2, del citato D.L. 19 giugno 1970, n.370, deve essere effettuato per intero sia ai fini giuridici che economici fino ad un massimo di 4 anni, mentre l'eventuale parte eccedente é riconoscibile per due terzi ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai soli fini economici.

L'anzianità giuridica ed economica così riconosciuta, unitamente a quella attribuibile per effetto di particolari disposizioni legislative (ad esempio quella prevista dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958 per il servizio militare), deve essere considerata per l'inquadramento nelle posizioni stipendiali di cui alla tabella B annessa

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