Legge 24.04.1998, n. 128
Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento
1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.
2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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