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Legge 24.04.1998, n. 128

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (G.U. 07.05.1998, n. 104)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento

Art. 52 - Disposizioni sul miele

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente:

"Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"".

2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale".

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di en

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