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Circolare INPDAP 10.04.1998, n. 23

Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997. Prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Premessa

Il decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, disciplina gli istituti della ricongiunzione, del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

Il predetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997.

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti sulle disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

 

1) Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

L'art. 5 del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, ha esteso le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria, così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 31 dicembre 1971 e dalla legge n. 47 del 18 febbraio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, e come modificate dal decreto legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria.

Con tale estensione viene offerta agli iscritti all'Inpdap la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con questo Istituto ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico; a tale proposito si evidenzia che tali requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria.

Si evidenzia che tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo. Si citano

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