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Circolare Ministero delle finanze 09.04.1998, n. 97/E

Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Imposta regionale sulle attività produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche. (G.U. 22.04.1998, n. 93)

Premessa

Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, introduce modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale dello Stato.

Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l'abolizione dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA nonché dei contributi per il Servizio sanitario nazionale e di altri contributi.

Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei casi in cui il contribuente operi in più regioni, deve essere effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse regioni dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.

 

2. Ambito soggettivo

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88.

In particolare, si tratta:

- degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR);

- degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giu

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