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Nota INPDAP 04.08.1998, prot. n. 916/M

Art. 3, comma 5, della legge n. 140/97.

Facendo seguito a precorsa corrispondenza, concernente i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio, si rappresenta che il Ministero del Tesoro, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, nuovamente interessato dall'INPDAP per una soluzione della problematica posta dalla normativa innovativa in oggetto, stante la eterogeneità delle categorie iscritte ai fondi previdenziali ex ENPAS ed ex INADEL, con nota n. 151379 del 24 luglio 1998, è giunto alla conclusione che "in ragione dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento tra personale iscritto, ai fini previdenziali, a codesto Istituto ed allo scopo di consentire una maggiore speditezza nelle operazioni connesse all'applicazione della norma in argomento, si ritiene, convenendo in generale con l'orientamento espresso da codesto Istituto, che la deroga citata possa operare indistintamente nei confronti del personale che risolva il rapporto di lavoro con quaranta anni di servizio".

Ciò stante, in favore degli iscritti che vantino 40 anni di servizio utile (compreso l'arrotondamento previsto dall'art. 18 del D.P.R. 1032/73 e dall'art. 4 della L. 152/68), trova applicazione la disposizione derogatoria in oggetto, senza attendere, cioè, 180 giorni per liquidare l'indennità di fine servizio.

 

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