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Circolare MPI 03.08.1998, n. 342

Istituzioni scolastiche non statali meramente private d'istruzione secondaria. Scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e scuole magistrali convenzionate. Funzioni demandate ai Provveditori agli Studi. (G.U. 19.08.1998, n. 192)

Premessa

In coerenza con i processi in atto di decentramento e di semplificazione delle procedure, per una maggiore celerità ed efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle esigenze dei diversi contesti territoriali, questo Ministero intende demandare ai Provveditori agli Studi, a decorrere dall'anno scolastico 1998-99, tutti gli adempimenti istituzionali in tema di istituzioni scolastiche meramente private d'istruzione secondaria, nonché alcune altre incombenze relative alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e alle scuole magistrali convenzionate.

Con la presente circolare si forniscono, pertanto, indicazioni sulla operatività che le SS.VV. hanno da tenere in tale settore.

A) Istituzioni scolastiche non statali meramente private d'istruzione secondaria

I) "Presa d'atto"

La fonte normativa primaria è costituita dalle disposizioni contenute nell'art. 352 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297.

A termini delle disposizioni vigenti (si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 19 giugno 1958, pubblicata sul numero 148 della Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958) il gestore non ha un obbligo di notifica dell'istituzione scolastica aperta, ma la facoltà di comunicare all'Amministrazione scolastica l'iniziativa assunta; e ciò allo scopo di ottenere una "presa d'atto" del regolare funzionamento.

La "presa d'atto", quindi, si configura quale provvedimento amministrativo, attivato su istanza di parte e realizza un potere-dovere di vigilanza che si conclude con un semplice accertamento dichiarativo (si richiama la circolare ministeriale n. 214 prot. n. 9405 del 18 settembre 1994 - paragrafi 1, 2, 3).

Ciò premesso, a modifica della circolare ministeriale n. 214 prot. n. 9405 del 18-9-1974, la competenza ad emanare il decreto di "presa d'atto" viene devoluta al Provveditore agli Studi; detta competenza attiene, quanto ai procedimenti amministrativi attivati ad istanza di

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