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Circolare Ministero dell'Interno 06.08.1998, n. 23

Edilizia scolastica. Chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

1. Premessa

La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche nonché i convitti e le istituzioni educative statali. Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti. La ridefinizione delle competenze degli enti locali in ordine alla materia in questione ha comportato un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore. In particolare mentre nel periodo antecedente la legge n. 23 del 1996 lo Stato, i comuni e le province procedevano entrambe alla fornitura degli edifici per il settore relativo alla istruzione secondaria superiore in relazione alla tipologia degli istituti e delle scuole ad essi affidati, per il futuro le province hanno competenza generale in materia di edilizia scolastica per l'intera istruzione secondaria superiore. In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 ha disciplinato il passaggio della gestione degli edifici a ciò destinati alle province ed il connesso aspetto delle risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove compet

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