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Accordo 07.08.1998

Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Parte Prima - Modalità di costituzione e di funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie

Art. 4 - Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a. tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b. tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c. tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

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