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Parere Consiglio di stato - Adunanza della sezione I 17.09.1997, n. 1429

Richiesta di parere per l'applicazione della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1, comma 257.

I - Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della relazione all'Amministrazione la sezione osserva che essendo diverse le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina dettata nei commi 248 e 257 dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, evidentemente in modo diverso deve essere interpretato il riferimento alla scadenza temporale del 31 marzo ivi prevista.

Nel primo caso trattasi infatti di verificare periodicamente la permanenza dei presupposti necessari per godere del beneficio accorato alla categoria di destinatari ivi indicati, nel secondo caso trattasi invece di accertare una tantum la sussistenza dei requisiti che hanno legittimato l'assunzione. Pertanto, in questo secondo caso la verifica con il conseguente onere della dichiarazione entro l'indicato termine a parte dell'interessato, va fatta una sola volta e non deve essere ripetuta negli anni a venire.

II - Relativamente al secondo quesito di cui alla relazione, va precisato che il contenuto della dichiarazione chiesta al beneficiario della assunzione ha una portata meramente ricognitiva, nel senso che deve prescindere da valutazioni soggettive del dichiarante, il quale deve limitarsi ad indicare in modo circostanziato e sotto la sua personale responsabilità quali fossero le condizioni di fatto e di diritto che hanno reso possibile l'assunzione stessa.

La disposizione legislativa fa riferimento alla "sussistenza" dei requisiti e non, come è detto nella circolare, alla loro "permanenza". Il che significa che possono risultare ininfluenti a questo fine fatti sopravvenuti che hanno modificato in meglio la situazione soggettiva del dipendente.

La norma prevede l'automatica risoluzione del rapporto solo allorché risulta che il beneficiario al momento della assunzione non aveva i requisiti all'uopo richiesti. Ciò significa che ad esempio se una persona all'epoca dell'assunzione era non vedente e ha riacquistato successivamente la vista per effetto di un trapianto, di

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