D.M. Tesoro 15.09.1997
Gli importi delle pensioni e degli assegni congeneri citati nell'art. 1, che vengono pagati mediante accreditamento nei conti correnti bancari dei beneficiari, sono resi disponibili presso gli sportelli bancari designati dai beneficiari stessi alle date stabilite nella sottoindicata tabella "F".
Tabella F - Pensioni di guerra ordinarie, ferroviarie, degli ex Istituti di previdenza, dirette, indirette e di riversibilità, assegni di medaglia e assegni di Vittorio Veneto:
- pensioni di guerra dirette, indirette, di riversibilità e assegni annessi alle medaglie d'oro e all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto: il giorno 6 del mese di scadenza, senza limiti d'importo; pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilità: il giorno 18 del mese di scadenza, senza limiti di importo; pensioni ferroviarie e degli ex, Istituti di previdenza dirette, indirette e di riversibilità: il giorno 23 mese di scadenza, senza limiti d'importo;
- assegni di medaglia: il giorno 6 luglio di ogni anno (escluse quelle d'oro).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.