D.M. Tesoro 15.09.1997
I pagamenti delle pensioni dirette, indirette e di riversibilità e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle Casse pensioni gestite dall'INPDAP ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato hanno inizio, presso qualsiasi ufficio postale pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle "A" "B" "C" "D" "E" "F", a partire dal mese di ottobre 1997.
Tabella A - Pensioni di guerra dirette, indirette, di riversibilità e assegni annessi alle medaglie d'oro e all'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto:
dal giorno 1 pensioni fino a L. 127.000;
dal giorno 2 pensioni fino a L. 210.000;
dal giorno 3 pensioni fino a L. 310.000;
dal giorno 4 pensioni fino a L. 530.000;
dal giorno 5 pensioni oltre L. 530.000.
Tabella B - Pensioni ordinarie dirette, indirette e di riversibilità:
dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio, senza limiti d'importo;
dal giorno 10 pensioni fino a L. 1.200.000;
dal giorno 11 pensioni fino a L. 1.410.000;
dal giorno 12 pensioni fino a L. 1.640.000;
dal giorno 16 pensioni fino a L. 1.890.000;
dal giorno 19 pensioni fino a L. 2.250.000;
dal giorno 20 pensioni oltre L. 2.250.000.
I limiti d'importo indicati nelle predette tabelle "A" e "B" si intendono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.
Tabella C - Pensioni ferroviarie e degli ex II.PP. dirette indirette e di riversibilità, dal mese di gennaio al mese di novembre:
dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.200.000;
dal giorno 22 pen
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