Decreto legislativo 02.09.1997, n. 314
1. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1998. Restano confermate le vigenti disposizioni legislative che stabiliscono l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di taluni redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente e di pensione.
2. Sono abrogati l'articolo 7, e i commi 2 e 3 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Sono abrogate le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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