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Decreto legislativo 02.09.1997, n. 314

Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro. (G.U. 30.12.1997, n. 302)

Art. 5 - Altre disposizioni in materia di redditi da lavoro dipendente

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 3, recante l'elencazione dei redditi e degli assegni esclusi dalla base imponibile:

1) la lettera c), concernente i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, è abrogata;

2) la lettera d), riguardante gli assegni familiari, è sostituita dalla seguente: "d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.";

b) nell'articolo 10, comma 1, riguardante gli oneri deducibili dal reddito complessivo, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;";

c) all'articolo 16, comma 1, recante l'elencazione dei redditi soggetti a tassazione separata, nella lettera b), le parole da: "di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46";

d) all'articolo 17, riguardante l'indennità di fine rapporto:

1) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, l'imposta si applica, rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva.";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine

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