Accordo ARAN - OO.SS. 17.09.1997
Formula iniziale
Riaffermato il principio previsto dall'art. 41 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, che in tutti i casi in cui, a seguito di sperimentazioni ed a forme di programmazione didattica plurisettimanale, venga deliberata la riduzione dell'ora di lezione trovano applicazione le disposizioni dello stesso art. 41, relative all'obbligo di completamento dell'orario da parte dei docenti;
Considerato che l'articolo 41 del CCNL del comparto scuola non ha regolamentato il caso della riduzione dell'ora di lezione determinata da insuperabili problemi estranei alla didattica, ferme restando le eventuali innovazioni normative, anche di natura contrattuale, conseguenti all'attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Si concorda quanto segue:
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