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Sentenza Corte Costituzionale 14.10.1997, n. 309

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Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); degli artt. 2, commi 2 e 3, 4, comma 1, seconda parte, 45, commi 2, 7 e 9, e 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Sindacato nazionale lavoratori della Scuola (SNALS) contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 1234 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio - in cui i ricorrenti, tra i quali il Sindacato nazionale dei lavoratori della Scuola (SNALS), avevano impugnato il CCNL 4 agosto 1995 relativo al comparto del personale della scuola e tutti gli atti dipendenti, presupposti e conseguenziali - il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nonché dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nel

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