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Nota Tesoro 28.10.1997, prot. n. 131298

Determinazione della base pensionabile per la liquidazione dell'indennità per una volta tanto alla luce della normativa introdotta dalla legge n. 335/1995.

Con la nota in riferimento codesto Ministero ha chiesto il parere della scrivente in ordine alle modalità di liquidazione dell'indennità una tantum, corrisposta in luogo di pensione, qualora non se ne consegua il diritto, ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29.12.1973. La richiesta muove dall'introduzione delle nuove disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 23.12.1994, in materia di inclusione della indennità integrativa speciale tra gli elementi retributivi utili ai fini della determinazione della pensione, e nell'art. 2, comma 9, della legge n. 335 dell'8.8.1995, in ordine all'ampliamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

In particolare, poiché dette norme hanno profondamente innovato i criteri di determinazione della base imponibile e pensionabile, si chiede di conoscere se le stesse trovino applicazione anche in sede di calcolo dell'indennità per una volta tanto.

In proposito, si ritiene che le modifiche alle norme concernenti la base di calcolo del trattamento di pensione, inizialmente contenute nel D.L.vo n. 503/1992 e integrate negli anni successivi da ulteriori disposizioni, debbano considerarsi con esclusivo riferimento alla pensione intesa come prestazione liquidata sotto forma di rendita, avente cioè natura periodica e continuativa e non già all'istituto dell'una tantum che si sostanzia in una somma in capitale corrisposta in unica soluzione.

Peraltro, dall'esame testuale delle norme richiamate da codesta Amministrazione emerge, nell'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, il riferimento alla "pensione spettante", così come nell'art. 2, comma 11, della legge n. 335/1995 è precisato che la base contributiva e pensionabile, definita ai sensi del precedente comma 9, concorre alla determinazione delle "sole quote di pensione" relative alle anzianità maturate a decorrere dal 1°.1.1993.

Si osserva, inoltre, che l'applicazione dei criteri che

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