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Legge 08.10.1997, n. 352

Disposizioni sui beni culturali. (G.U. 17.10.1997, n. 243 - S.O. n. 212)

Art. 4 - Modifica alle norme per l'arte negli edifici pubblici

1. Alla legge 29 luglio 1949, n. 717, come da ultimo modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, quarto comma, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1 miliardo";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - 1. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo 1 è effettuata, con procedura concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici competente e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione medesima".

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