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Circolare MPI 15.10.1997, n. 74

Applicazione dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997.

L'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ha introdotto un termine di 60 giorni per consentire alle Amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici non economici l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti.

La medesima disposizione ha stabilito, per le Amministrazioni dello Stato, che in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, allo stato in gestione, possa provvedersi mediante l'emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere da regolare in conto sospeso.

La reintegrazione dei capitoli è posta a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma del medesimo articolo.

Ciò premesso, al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in argomento, si ritiene doveroso sottolineare che, ricorrendo i presupposti prefigurati dalla norma (provvedimenti esecutivi, lodi arbitrali, carenze di disponibilità sul capitolo di pertinenza), l'Amministrazione interessata contestualmente alla emissione dello speciale ordine di pagamento le cui caratteristiche sono state delineate con decreto ministeriale in data 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997, comunicata alla Ragioneria dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione VIII, per il tramite della coesistente Ragioneria centrale, l'importo dello stesso, nonché il relativo capitolo di spesa ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di assegnazione della somma necessaria, tratta dal fondo di cui al cennato art. 7 della legge n. 468/1978, dando atto che per la fattispecie medesima non risulta inoltrata, né è in corso, richiesta di integrazione fondi o di riassegnazione di re

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