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Circolare MPI 03.10.1997, n. 620

Comparto scuola. Accordi di interpretazione autentica del CCNL Scuola del 04.08.1995 raggiunti dall'ARAN e dalle OO.SS. di categoria il 17.09.1997.

Si rende noto che in data 17.9.97, tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. del comparto scuola firmatarie del CCNL-Scuola del 4.8.97, sono stati sottoscritti tre accordi di interpretazione autentica, allegati alla presente, riguardanti:

- la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato ( allegato 1 );

- l'inserimento dell'indennità di cui all'art. 69 del citato CCNL-Scuola (indennità di funzioni superiori e di reggenza) tra le voci retributive individuate dall'art. 65 del CCNL-Scuola stesso, che producono effetti ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e degli altri trattamenti economici ivi previsti ( allegato 2 );

- la durata delle ore di lezione ( allegato 3 ).

Al riguardo si fa presente che, a norma dell'art. 53 - comma 1 - secondo periodo - del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi di interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali sostituiscono le clausole contrattuali delle quali si dà l'interpretazione sin dall'inizio di vigenza del contratto.

Le SS.LL. vigileranno pertanto affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro attribuita dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, diano applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza prevista nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui ciascuna interpretazione autentica si riferisce.

Relativamente all'accordo di cui al punto 3, si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali - richiamate nell'accordo stesso - debbono intend

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