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Provvedimento Garante protezione dei dati personali 27.11.1997, n. 2

Autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della medesima legge, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, tra l'altro, lo stato di salute e la vita sessuale;

Rilevato che tali dati possono essere trattati dai soggetti pubblici solo in presenza di una disposizione di legge che specifichi i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, senza necessità, pertanto, di un'autorizzazione di questa Autorità (art. 22, comma 3, legge n. 675 del 1996;)

Constatato che i soggetti pubblici possono avvalersi di una disposizione transitoria, in base alla quale i trattamenti di dati sensibili iniziati prima dell'8 maggio 1997 possono essere proseguiti fino al 7 maggio 1998 anche in mancanza di una disposizione di legge avente le caratteristiche predette, purché si effettui una comunicazione a questa Autorità (art. 41, comma 5, legge n. 675 del 1996;)

Rilevato che gli organismi sanitari pubblici possono avvalersi di tale disposizione transitoria, oppure, a loro scelta, di una disposizione speciale che permette di trattare i dati inerenti alla salute (fatta eccezione, quindi, degli altri dati sensibili) anche in mancanza di una puntuale disposizione di legge e del consenso scritto dell'interessato, qualora perseguano finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività ed osservino le prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata da questa Autorità (art. 23, legge n. 675 del 1996;)

Considerato che la legge n. 675 del 1996 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare:

a) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza l'autorizzazione di questa Autorità, qualora i dati e le ope

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