Decreto legge 03.11.1997, n. 375
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda.
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