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Circolare INPDAP 27.11.1997, n. 61

Decreto n. 331 del 29 luglio 1997. Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 04.12.1997, n. 283)

In attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 187 della legge finanziaria n. 662/1996, il Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emanato il decreto n. 331 del 29 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 con il quale sono state dettate le norme regolamentari in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione, conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, per i pubblici dipendenti.

In particolare, in deroga al regime di incumulabilità di cui all'art. 1, comma 189, della suddetta legge finanziaria, viene concessa, al personale delle amministrazioni pubbliche, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a condizione che sia in possesso dei requisiti di età ed anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (si ricorda che per l'anno 1997 sono richiesti 52 anni di età congiuntamente ad un'anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero 36 anni di contribuzione indipendentemente dal requisito anagrafico).

Destinatari della norma sono i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 29/1993 appartenenti alle varie qualifiche funzionali o profili professionali, con eccezione del personale con qualifica dirigenziale, del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali sussiste il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Per i dipendenti che esercitano la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico con quello derivante da rapporto di lavoro part-time, continua ad applicarsi il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto deve avvenire nel limite del contingente massimo già previs

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