IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 06.03.1997, n. 140

_.

Art. 4 - Svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, su scheda bianca predisposta dal seggio. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

Ogni elettore può esprimere la preferenza per un solo nominativo quando il numero dei posti da attribuire non sia superiore a due, negli altri casi potrà votare non più dei 2/3 dei nomi da eleggere.

Le operazioni relative alle elezioni dovranno risolversi nell'arco della stessa giornata di riunione dell'assemblea elettorale: pertanto, a votazione ultimata, il seggio procederà alle operazioni di scrutinio.

Il Presidente del seggio redigerà apposito processo verbale, in duplice originale, dal quale dovrà risultare:

1) il numero degli elettori e quello dei votanti;

2) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

3) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Per la proclamazione degli eletti occorrerà fare riferimento alle modalità di formazione delle liste; in caso di lista unica, o in assenza di questa, risulteranno proclamati eletti - nel numero di posti di consigliere I.R.R.S.A.E. già predeterminato - i nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di più liste, invece, si seguiranno i criteri dettati in materia di procedure elettorali dall'O.M. 15 luglio 1991, n. 217, relativa all'elezione del Consiglio Scolastico Provinciale.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.