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Ordinanza MPI 06.03.1997, n. 140

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Art. 1 - Assemblea elettorale

I rappresentanti del personale direttivo o docente, chiamati a far parte dei Consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, sono eletti - nel numero stabilito dall'art. 289 del Decreto Legislativo sopra citato - nel corso di una apposita assemblea dei rappresentanti delle corrispondenti categorie facenti parte dei Consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale.

L'assemblea elettorale è indetta sia per procedere ai rinnovi dei Consigli direttivi disposti in occasione della scadenza sancita dal 4° comma del citato articolo che in relazione al verificarsi di circostanze che importino l'integrazione dei rappresentanti la componente di detto personale.

La costituzione dell'assemblea elettorale è determinata con riferimento alle componenti indicate alle lett. b) ed e) del 3° comma dell'art. 20 del T.U. indicato nelle premesse.

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