IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 28.03.1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. (G.U. 29.03.1997, n. 74)

Capo II - Disposizioni finanziarie

Art. 6 - Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici 16 .

2. All'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 è aggiunto il seguente comma: "56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione".

3. All'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662sono aggiunti i seguenti commi: "58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto d

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.