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Decreto legge 28.03.1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. (G.U. 29.03.1997, n. 74)

Capo II - Disposizioni finanziarie

Art. 3 bis - Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 7

1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente: "181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della L. 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".

2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso

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