IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 5 - Interventi nel settore del trasporto aereo

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.