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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 20 bis - Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici 53

1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

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Articolo aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.

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