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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 2 - Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello 4

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1° gennaio 1998. [Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili] 5 .

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in

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