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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 16 - 43

1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della corte dei conti è esercitato in via successiva ed è finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

43

Soppresso dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.

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