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Decreto legge 25.03.1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (G.U. 26.03.1997, n. 71)

Art. 14 - Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi programmati in agricoltura e per iniziative produttive

1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.

2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'art. 9 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità 41 .

3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pe

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