IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MPI 15.03.1997, n. 177

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art.9 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi

9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite in ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 5%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di scuola, dagli articoli precedenti.

9.2 Il disposto del comma 1 può trovare applicazione anche nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.