Decreto MPI 15.03.1997, n. 177
9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite in ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 5%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di scuola, dagli articoli precedenti.
9.2 Il disposto del comma 1 può trovare applicazione anche nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap.
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