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Decreto MPI 15.03.1997, n. 176

Disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 9 - Istituzioni educative

9.1 Nel rispetto dei criteri generali indicati dal comma 3 e contestualmente al piano di cui all'art. 2, i Provveditori agli studi procedono alla soppressione dei convitti nazionali, degli Educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica con meno di 30 convittori o di 50 semiconvittori, purché sussistano, nell'ambito regionale, analoghe istituzioni; negli istituzioni; negli istituti con meno di 20 convittori e più di 50 semiconvittori potranno essere mantenuti esclusivamente i servizi di semiconvitto.

9.2 Ai fini previsti dal comma 1, i convitti maschili e femminili annessi al medesimo istituto di istruzione possono essere considerati unitariamente, purché le condizioni logistiche lo consentano, con la conseguente unificazione dei servizi tecnici e ausiliari.

9.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati gradualmente nel corso del triennio 1997-1999, prendendo prioritariamente in considerazione egli istituti con minor numero di convittori, con riguardo ai dati rilevati nell'anno scolastico corrente e in quello precedente, nonché alle richieste di ammissione prevenute per il successivo anno scolastico.

Contestualmente al piano di razionalizzazione di cui all'art. 2, i Provveditori agli Studi procedono alla graduale soppressione, secondo l'allegata tabella, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che nell'ultimo triennio abbiano accolto, in ciascun anno scolastico meno di 30 convittori o di 60 convittori e semiconvittori. Negli istituti con meno di 20 convittori e più di 60 semiconvittori è gradualmente soppresso il convitto, mantenendo esclusivamente i servizi di semi-convitto.

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